| 11 Aprile 2011
In seguito alla diffusione di campagne promozionali per alcuni prodotti finanziari, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) ha approvato un documento che detta alcune regole che riguardano i messaggi pubblicitari relativi ad alcuni prodotti, in particolare fondi comuni di investimento aperti, sicav, prodotti finanziari emessi dalle banche (covered warrant, certificates e obbligazioni strutturate) e tutti gli altri prodotti per i quali esista l'obbligo di redigere un prospetto informativo.
Anzitutto, dice la Consob, nell'annuncio pubblicitario deve essere indicato come reperire e leggere il prospetto informativo e il messaggio pubblicitario non deve essere inteso dall'utente come sostitutivo del prospetto. Inoltre, le informazioni contenute nell'annuncio non devono essere tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo investimento: è espressamente vietato usare espressioni non pienamente conformi alle caratteristiche dell'investimento, come per esempio, "investimento semplice", "sicuro" o "senza rischio"; così come è vietato non evidenziare gli eventuali rischi dell'investimento.
Per esempio nel caso di tasso della cedola occorre specificare l'esistenza di un rischio cambio, così come è vietato parlare di rendimenti "certi" in presenza di elementi aleatori. Per quanto riguarda i rendimenti, invece, deve essere specificato il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento e il profilo di rischio connesso e deve essere riportata l'avvertenza "I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri". La documentazione relativa ai messaggi pubblicitari deve essere trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.
Scarica e leggi integralmente il regolamento della Consob.





