Home Banche Credito Assegni trasferibili: aggiornamenti sulle nuove leggi

assegni trasferibili agiornamenti sulla leggeDal 30 aprile prossimo le banche rilasceranno solo carnet di assegni non trasferibili. Per chi vorrà continuare ad utilizzare assegni in forma libera, che non riportino la dicitura “non trasferibile”, sarà sufficiente fare una richiesta scritta alla propria banca e pagare un’imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun assegno che poi la banca verserà allo Stato.

Che ne sarà dei vecchi libretti di assegni ?

Chi ancora ne possiede potrà continuare ad usarli anche dopo il 30 aprile, purché si rispettino le nuove norme. Andrà, quindi, obbligatoriamente indicata la clausola di non trasferibilità e rispettato il limite di 4.999 euro. Bisognerà fare attenzione alle girate, perché se, sui nuovi assegni, non saranno accompagnate dal codice fiscale di chi le effettua, saranno nulle e l’assegno non potrà essere riscosso. Inoltre, gli assegni liberi potranno essere utilizzati soltanto per importi inferiori a 5.000 euro. E’ opportuno ricordare che, dal 30 aprile in poi, da questa soglia in su scatta l’obbligo della dicitura non trasferibile.

Anche per i libretti al portatore la soglia fissata dalle nuove disposizioni non deve superare i 5.000 euro. I libretti esistenti con saldi superiori dovranno essere estinti o dovranno essere condotti al nuovo limite, prelevando l’eccedenza. In tal caso la data per adeguarsi è fissata al 30 giugno 2009.

Le novità riguarderanno anche il trasferimento di contante, libretti di deposito e titoli al portatore. Si va dalla riduzione da 12.500 a 5.000 euro del limite massimo per effettuare trasferimenti in contante all’indicazione del divieto di spostare denaro contante o libretti di deposito bancari e postali tra soggetti diversi quando il valore dell’operazione è pari o superiore alla somma di 5.000 euro.

Le sanzioni

Un uso non corretto degli assegni, come la mancata indicazione della clausola “non trasferibile” per assegni con importi pari o superiori a 5.000 euro, può comportare sanzioni amministrative che possono arrivare dall’1% al 40% del totale dell’importo trasferito.

Previste sanzioni anche per chi non regolarizza i propri libretti al portatore entro il termine indicato dalla legge del 30 giugno 2009. In questo caso si va incontro a sanzioni pecuniarie che variano dal 10 al 20 % del saldo del libretto. Qualora al 30 giugno 2009 il saldo del libretto sia superiore al tetto massimo di 5.000 euro si può incorrere in una sanzione che va dal 10 al 20% del saldo stesso.

La normativa antiriciclaggio entra così nella sua seconda fase di attuazione e lo fa chiedendo l’attenzione da parte di intermediari e clienti. Il settore bancario italiano risponde attivamente all’esigenza di mettere in atto una serie di comportamenti e nuove modalità per la prevenzione di fenomeni criminosi e dannosi innanzi tutto.

 

Alberto Bellantuoni: consulente Assoutenti Liguria

 

Per saperne di più: http://www.consumatoriliguria.it/banche/credito/assegni-trasferibili-cambia-la-legge

L'iniziativa è parte integrante del progetto INFORMA CONSUMATORI LIGURIA e rientra nel programma generale di intervento 2009/2010
della Regione Liguria realizzato con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico

Registro Stampa n°17/05 del 21/10/2005 Autorizzazione del Tribunale di Genova

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