Credito
| 20 Marzo 2008
A decorrere dal 30 aprile p.v. la libera trasferibilità di contante scende dagli attuali euro 12.500,00 a euro 5.000,00.
Gli assegni che le banche cominceranno a consegnare saranno dotati della dicitura non trasferibile.
Qualora si emettano titoli(assegni)per importi inferiore ai cinquemila e quindi senza la dicitura "non trasferibile" il richiedente pagherà una imposta di bollo di 1,5 euro per assegno, non potrà trasferire l'assegno se la girata non conterrà oltre al nominativo anche il suo codice fiscale.
La girata è nulla se non contiene il codice fiscale del girante o se palesemente errato. In caso di giranti persone giuridiche (es: SpA, SrL, etc.) il codice fiscale sarà quello della persona giurudica.
Anche sui moduli rilasciati prima del 30/04 sarà obbligatorio indicare il codice dei giranti. Attenzione quindi quando si riceve un assegno sotto i 5 mila euro sopratutto se con più girate. Omissioni o errori costano la nullità della girata e quindi il mancato incasso.
Alberto Bellantuoni, Consulente Assoutenti Liguria






