Telecomunicazioni
| 07 Ottobre 2005
L’autorità Garante per le telecomunicazioni ha deciso di ridurre a 6 mesi il termine massimo di durata che un gestore di telefonia può applicare alla pratica di SIM-lock, ossia a quella pratica che impedisce all’utente l’utilizzo del cellulare con una carta SIM diversa da quella dell’operatore presso il quale lo ha acquistato (vedi cellulari 3).
Prima di adottare tale provvedimento, tuttavia, l’Autorità ha deciso di consultare i rappresentanti degli interessi coinvolti, cioè, dei gestori di telefonia mobile e degli utenti dei loro servizi.
Solo al termine di questa consultazione pubblica verrà presa una decisione definitiva sull’atto di regolamentazione della pratica di SIM-lock.
Secondo il Movimento Difesa del Cittadino, quello individuato dall’Autorità delle Telecomunicazioni è un “falso” problema, dal momento che l’offerta di un’informazione puntuale e trasparente è sufficiente di per sé alla tutela di un consumatore che scelga liberamente di fidelizzarsi per un periodo di tempo ben definito ad un operatore, in cambio di un “pacchetto” (cellulare, soprattutto umts, e tariffe telefoniche) più conveniente.
L’imposizione di un termine temporale dall’esterno, per esempio i sopra citati 6 mesi, potrebbe compromettere le attuali offerte praticate dagli operatori, con un conseguente aggravio delle spese per i consumatori, alcuni dei quali potrebbero rimare tagliati fuori dalla scelta di utilizzare le recenti tecnologie umts, visto il costo maggiore dei cellulari che le supportano e dei servizi associati.
La questione è complessa e i punti di vista molteplici:
- da una parte coloro che accettano i vincoli temporali imposti dall’operatore di telefonia (anche 1 o 2 anni…) in cambio dell’offerta di una tariffa particolarmente conveniente, sia per l’acquisto del cellulare che per i costi di telefonate e servizi vari;
- dall’altra gli utenti che vogliono essere liberi di cambiare operatore di telefonia in ogni momento, senza dover rispettare un vincolo temporale troppo lungo per poter utilizzare il cellulare acquistato nell’ambito di un’offerta di un altro operatore.
La sensazione è che ci siano altri problemi più urgenti da risolvere e su cui l’Autorità dovrebbe porre la propria attenzione, primo fra tutti la questione della portabilità del credito residuo all’atto di cambio dell’operatore di telefonia.
L’incertezza che il proprio credito residuo possa essere trasferito sul credito della SIM del nuovo operatore a cui si è deciso di affidarsi sì che costituisce un grosso limite alla libertà di scelta dei consumatori!



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