ALLUVIONE: LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI DANNO VOCE AI CITTADINI

A seguito delle terribili conseguenze dovute all’alluvione dei giorni scorsi Le Associazioni di Tutela dei Consumatori del CLCU – Consulta Ligure dei Consumatori e Utenti si incontreranno domani 16 ottobre 2014 alle ore 14 in Piazza De Ferrari sotto il Palazzo della Regione in una assemblea pubblica insieme alle associazioni di categoria ASCOM, UPPI e ANACI. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.

LEGA CONSUMATORI: NUOVO VADEMECUM BANCARIO

Lega Consumatori Genova segnala di aver realizzato, grazie ai suoi esperti, un Vademecum bancario e finanziario per fornire agli utenti semplici consigli in tema di conti correnti bancari, prestiti, mutui, investimenti finanziari, servizi bancari via internet. L’idea nasce dall’esigenza di fornire una prima risposta al crescente numero di segnalazioni e richieste di chiarimenti provenienti dagli utenti che si trovano in molti casi disorientati nei confronti delle banche e delle società finanziarie, fornendo in tal modo uno strumento efficace per tutelare i propri diritti.

Tra le varie indicazioni, è possibile trovare una serie di informazioni relative all’apertura e alla chiusura dei conti correnti, alla sottoscrizione di un prestito (con particolare riferimento ai tassi di interesse applicati), alle diverse tipologie dei  contratti di mutuo, agli investimenti dei propri risparmi ed all’utilizzo dei servizi bancari via internet per effettuare le operazioni sul proprio conto corrente bancario.

Per ritirare il Vademecum, per qualsiasi ulteriore informazione e per segnalare eventuali disservizi subiti con una banca o una società finanziaria potete quindi rivolgervi alla sede di Lega Consumatori Genova in Vico Falamonica 1/10 (Tel. 010/2530640) ed in particolare al suo sportello di consulenza bancaria appositamente creato, con i suoi esperti, per tutelare i diritti dei consumatori.

ALLUVIONE: Assoutenti, Adoc e Adiconsum a fianco dei cittadini

Sollecitati dai cittadini, dalle imprese e dai condomini danneggiati dall’evento alluvionale le associazioni genovesi dei consumatori, dei commercianti, degli amministratori condominiali e dei piccoli proprietari – assoutenti, adiconsum, adoc, ascom, anaci, uppi aperte a ogni altra adesione e con la collaborazione dello studio conte&giacomini avvocati hanno costituito un pool di legali e professionisti (metereologi, geologi, medici, ingegneri, architetti e geometri) per attivare immediatamente una richiesta di risarcimento per i danni subiti alle istituzioni e agli enti che avrebbero dovuto allertare e assicurare adeguata protezione dai terribili eventi di questi giorni e di queste ore. Eventi sui quali, come è noto, è stata aperta un indagine da parte della procura della repubblica genovese. Per raccogliere le segnalazioni e le adesioni rivolgersi a:

info@assoutenti.liguria.it – 010 540256
confcommercio@ascom.ge.it – 010 55201
sede@anacige.it

LEGA CONSUMATORI SOTTOSCRIVE PROTOCOLLO CON EQUITALIA A TUTELA DEI CONSUMATORI

Equitalia e Lega Consumatori hanno sottoscritto un protocollo d’intesa, a carattere nazionale, attraverso la quale si pongono le basi per una capillare cooperazione sul territorio finalizzata a rendere più semplice e rapido il rapporto con i contribuenti. Infatti, con successive convenzioni territoriali, è prevista l’attivazione di sportelli telematici a cui gli associati potranno rivolgersi per ottenere una consulenza dedicata e fissare un appuntamento presso le sedi locali per risolvere le situazioni più complesse e delicate.
“Continua il percorso di Equitalia che intende accorciare le distanze tra il fisco e i cittadini – afferma l’amministratore delegato di Equitalia Benedetto Mineo – coniugando assistenza e semplificazione degli adempimenti con le richieste di pagamento degli enti creditori. Il miglioramento del rapporto con i contribuenti si basa anche sulla collaborazione con ordini e associazioni. Ad oggi, infatti, sono oltre 400 gli accordi siglati da Equitalia sul territorio che si pongono questi obiettivi “.
“La nostra associazione promuove la campagna permanente di promozione della cultura della legalità – dice il presidente nazionale di Lega Consumatori Pietro Praderi – per questo l’intesa con Equitalia, mentre rispetta i diritti dello Stato, contribuisce a creare le condizioni perché il contribuente possa compiere il suo dovere in maniera civile, corretta e sostenibile pur nella crisi che stiamo tutti attraversando”.
Fonte: HelpConsumatori

Nuova proposta di legge su RC auto

Negli ultimi 10 anni, tra marzo 2004 e marzo 2014, in Italia, i prezzi delle assicurazioni sui mezzi di trasporto sono aumentati del 27,9%, più del doppio rispetto al 13,6% di aumento medio registrato in Europa. Per i tedeschi i rincari si sono fermati all’8% e addirittura i francesi hanno speso soltanto il 6,6% in più. A denunciare la corsa delle tariffe Rc auto sono i Carrozzieri di Confartigianato, Cna e Casartigiani che, oggi, a nome delle18.672 imprese artigiane di carrozzeria attive in Italia, hanno presentato una proposta di legge per modificare le norme in materia di Rc auto contenute nel Codice delle assicurazioni private.

“In questi anni – hanno sottolineato i Presidenti delle tre AssociazioniSilvano Fogarollo (Carrozzieri Confartigianato), Franco Mingozzi (Cna Autoriparazione), Mario Coltelli (Casartigiani Autoriparazione) –

si sono susseguiti tentativi di introdurre norme in materia di Rc auto che avrebbero leso i diritti dei consumatori e alterato le regole della libera concorrenza nel settore dell’autoriparazione. E’ ora di cambiare per ristabilire, una volta per tutte, corretti rapporti tra cittadini, assicurazioni, imprese di riparazione. Chiediamo regole chiare per raggiungere una serie di obiettivi: abbassare le tariffe Rc autogarantire ai consumatori il diritto di scegliere il carrozziere di fiducia per la riparazione dei danni, assicurare libertà di concorrenza nel mercato della riparazione, tutelare la qualità delle riparazioni e la sicurezza della circolazione stradale”.

Nel dettaglio, la proposta di legge di cui i Carrozzieri sollecitano la presentazione in Parlamento è composta da5 articoli che puntano a riequilibrare il rapporto tra consumatori, assicurazioni, carrozzieri. Un rapporto oggi fortemente sbilanciato a vantaggio delle Compagnie di assicurazione.

Le Associazioni dei Carrozzieri chiedono quindi che, in caso di incidente, l’assicurato sia libero di scegliere la carrozzeria cui affidare la riparazione che deve essere eseguita nel rispetto della conformità con gli standard dei costruttori. Se l’incidente ha compromesso la sicurezza del veicolo, i carrozzieri chiedono che sia prevista la revisione dell’auto riparata.

Altro punto della proposta di legge riguarda l’obbligo della fatturazione di tutti gli interventi riparativi. La fattura deve essere analitica e deve specificare tempi e modalità di riparazione e ricambi utilizzati,  anche al fine di poter ‘tracciare’ l’intervento per combattere le frodi assicurative.

Inoltre, nella proposta di legge si prevede l’utilizzo pieno della cessione del credito, inteso quale diritto e opportunità previsti dalle leggi vigenti. Con la cessione del credito si permette, inoltre, all’automobilista di ricevere la riparazione in forma specifica, recandosi presso la carrozzeria che ha scelto liberamente, senza esborso anticipato di danaro.

Per difendere la concorrenza nel mercato dell’autoriparazione, le norme sollecitare dalle Associazioni dei Carrozzieri prevedono che non sia concesso alcun vantaggio alle carrozzerie convenzionate con le assicurazioni né prevista alcuna penalizzazione per i carrozzieri indipendenti.

E, ancora, gli automobilisti dovranno ricevere il risarcimento integrale dei danni subiti, compresi i servizi aggiuntivi e complementari della riparazione quali, ad esempio, il soccorso stradale e l’auto di cortesia durante il periodo della riparazione.

La proposta di legge prevede altresì l’abrogazione della disciplina del risarcimento diretto e del suo Regolamento, in coerenza con la sentenza della Corte costituzionale n° 180/2009 che ne ha decretato la facoltatività e anche in considerazione del suo fallimento in termini di riduzione dei premi assicurativi. Infine, le Associazioni dei Carrozzieri chiedono che sia garantita la terzietà e indipendenza del perito assicurativo.

fonte HelpConsumatori

EQUITALIA: STOP AI PIGNORAMENTI SULLA PRIMA CASA

La sentenza della Corte di Cassazione (n. 19270/2014 del 12 settembre) ha proibito ad Equitalia, in qualità di Ente di riscossione crediti dell’Agenzia delle Entrate, di pignorare la prima casa. Il divieto è retroattivo, nonostante il parere del Ministero dell’Economia secondo cui la norma, entrata in vigore con il “Decreto del fare”, si sarebbe dovuta applicare ai pignoramenti avviati dopo il 21 giugno 2013. “Finalmente Equitalia inizierà a mostrare un lato umano” commenta MDC.
La Corte di Cassazione ha invece esteso la non pignorabilità a tutti gli immobili soggetti ai procedimenti di Equitalia ancora in corso, con esclusione delle abitazioni accatastate come di lusso.
“Finalmente anche Equitalia inizierà a mostrare un lato umano per molti contribuenti, questa sentenza della Cassazione rappresenta un primo passo importante per dare ossigeno alle famiglie e fargli tirare un sospiro di sollievo, senza la paura di rimanere senza un tetto sopra la testa da un momento all’altro – commenta il Movimento Difesa del Cittadino (MDC) – Complice la crisi economica e l’alto tasso di disoccupazione, sono frequentissimi i casi di sovraindebitamento che mettono in ginocchio i
cittadini, siamo sicuri che questa “indulgenza” consentirà di ridurre le situazioni estreme e di lanciare un segnale positivo alle famiglie in difficoltà”.
“Ci auguriamo che questo provvedimento, per la prima volta retroattivo e applicabile in tutti i casi a eccezione ovviamente delle case di lusso, costituisca un esempio virtuoso anche per i pignoramenti bancari. – conclude MDC – Invitiamo i cittadini in difficoltà a rivolgersi alla nostra rete di sportelli contro il sovraindebitamento per valutare la possibilità o meno di ristrutturare i propri debiti attraverso il piano del consumatore previsto dalla nuova legge. Tutte le informazioni sul sito www.difesadelcittadino.it”.

Passeggeri restano a terra: Adiconsum si attiva

Adiconsum Liguria, associazione per la difesa dei consumatori, facente parte del CLCU (coordinamento ligure consumatori utenti), in merito al disagio subito da migliaia di passeggeri della compagnia di navigazione “Go in Sardinia”, che non hanno potuto intraprendere il proprio viaggio, nei giorni scorsi, a causa della sospensione del servizio di trasporto marittimo, ricorda a quanti hanno acquistato i biglietti della compagnia “Go in Sardinia” all’interno di pacchetti di viaggio di rivolgersi al proprio tour operator ed agenzia di viaggio, mentre a quanti hanno acquistato direttamente dalla compagnia di inoltrare alla stessa il modulo messo a disposizione sul sito della società di navigazione. Lo sportello Adiconsum, sito a Genova in piazza Campetto 10, interno 38, IV piano, è pronto a fornire assistenza in merito, così come gli altri sportelli delle associazioni facenti parti di CLCU. Adiconsum Liguria, in linea con l’associazione nazionale, propone inoltre di istituire un Fondo di Garanzia per permettere di far fronte all’eventuale verificarsi di future simili situazioni di disagio: la proposta sarebbe quella di accantonare pochi centesimi di euro per ogni titolo di viaggio venduto.

Si ricorda, inoltre, il Vademecum Adiconsum sui diritti dei passeggeri nel trasporto via mare.
Alessia De Pascalis, addetto stampa CLCU.
Il Regolamento (UE) n. 1177/2010 disciplina i diritti dei viaggiatori che decidono di avvalersi di forme di trasporto per vie navigabili.
Ambito di applicazione
Il Regolamento si applica a tutti i passeggeri che viaggiano su navi e traghetti (e in parte anche su navi da crociera) per mare, fiumi, laghi o canali, qualora il porto d’imbarco si trovi nel territorio di uno Stato membro dell’UE o se il porto di sbarco si trovi nell’UE e il servizio sia effettuato da un vettore dell’Unione.
Sono esclusi dall’applicazione della suddetta normativa i viaggi che coinvolgono piccole imbarcazioni (con trasporto massimo di 12 persone, e/o equipaggio di 3 persone, e/o senza mezzi di propulsione meccanica), i viaggi brevi (distanza complessiva di sola andata inferiore a 500 metri), i viaggi su originali o singole riproduzioni di navi storiche progettate prima del 1965 e che possono trasportare al massimo 36 passeggeri, nonché ai viaggi con navi da escursioni e visite turistiche diverse dalle crociere. I diritti dei passeggeri previsti dal Regolamento sono irrinunciabili, il che significa che non possono essere oggetto di limitazioni o di rinuncia, in particolare per effetto di clausole inserite nel contratto di trasporto.
Cancellazione o ritardo
Il passeggero ha diritto:
− ad avere entro 30 minuti dall’orario previsto per la partenza informazioni riguardanti l’orario di partenza e di arrivo stimato.
Per ritardi superiori ai 90 minuti o in caso di cancellazione:
− a scegliere tra 1) il trasporto alternativo alla destinazione finale alla prima opportunità e 2) il rimborso del prezzo del biglietto e se necessarioil ritorno del passeggero al primo punto di partenza in caso di ritardi superiori ai 90 minuti;
− per ritardi superiori a 90 minuti all’assistenza in termini di pasti ebevande e qualora si renda necessario il soggiorno per una o più notti, il vettore deve offrire, sempre se possibile, fino a 3 pernottamenti, limitando il costo a 80,00 Euro a notte per passeggero escluso il trasporto verso e dal luogo di pernottamento;
− ad una compensazione che potrà variare dal 25% al 50% del costo del biglietto. Si ha diritto ad una compensazione pari 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo di:
a) 1 ora in un servizio regolare di durata fino a 4 ore;
b) 2 ore in un servizio regolare di durata compresa tra le 4 e le 8 ore;
c) 3 ore in un servizio regolare di durata compresa tra le 8 e le 24 ore;
d) 6 ore in un servizio regolare di durata superiore alle 24 ore.
Se il ritardo supera il doppio del tempo indicato rispettivamente nelle ipotesi a) – d) al passeggero spetta una compensazione pari al 50% del prezzo del biglietto.
Attenzione: non ha diritto alla compensazione il titolare di un biglietto aperto(ossia senza data e/o orario prestabilito), colui che è stato informato della cancellazione o del ritardo prima dell’acquisto del biglietto e il passeggero che sia causa del ritardo. Inoltre, il diritto alla compensazione non si applica qualora il ritardo o la cancellazione siano determinati da cause metereologiche che mettano a rischio il funzionamento del mezzo o da circostanze straordinarie che ostacolano l’esecuzione del servizio passeggeri e che non potevano essere evitate
Tali obblighi in capo al vettore vengono tuttavia meno nel caso in cui il ritardo o la cancellazione siano dovuti a gravi condizioni metereologiche che mettano a rischio la sicurezza del viaggio.
Reclami
I vettori e gli operatori dei terminali devono istituire un meccanismo accessibile per il trattamento dei reclami in ordine ai diritti e agli obblighi contemplati dal Regolamento in questione. Il reclamo deve essere presentato entro 2 mesi dalla data del disservizio.

L’adeguarsi alle necessità dei tempi passa anche attraverso un moderno concetto di spiaggia libera

I recenti casi di cronaca riguardanti gli annegamenti in Liguria, i più recenti a Sturla e a Savona, non posssono non far considerare che tutti i mezzi tecnologici, ormai alla portata di ciascuno di noi, devono anche essere utilizzati in maniera intensiva in tema di informazione. L’analisi del presidente di Adiconsum Liguria, Stefano Salvetti, propone: «Il salvamento dovrebbe essere garantito nelle spiagge libere di maggior afflusso e concentrazione, ovvio che in alcuni alcuni litorali particolarmente estesi non lo si possa garantire ovunque. “Strutturare” la balneazione in un’ottica diversa non può che limitare il verifi

carsi di simili tragedie consumate tra le onde. Non solo i Comuni ma anche la Guardia Costiera  potrebbero diramare informazioni sulle condizioni del mare, attraverso apposite applicazioni istituzionali per tablet o smartphone o tramite semplici sms indicando su quali spiagge libere evitare la balneazione quando le circostanze sono proibitive. Potrebbero essere installate, agli ingressi delle spiagge libere, display  (tipo colonnine autobus) che secondo le condizioni marine si aggiornano tramite un collegamento con Guardia Costiera vietando o sconsigliando l’ingresso in mare; una sorta di semaforo di facile lettura che sia comprensibile anche agli stranieri attraverso la codifica dei colori canonici dei segnali luminosi». Ovvio che da supporto non possono essere tralasciate le più elementari precauzione richiamate in depliant reperibili nei punti di maggior afflusso, magari anche sotto forma di etich

ette adesive da apporre sui cestini per la raccolta dei rifiuti o in prossimità delle docce; sarebbe sufficiente ricordare di immergersi lontano dai pasti, se si è stati esposti al Sole prima di tuffarsi bagnarsi gradualmente, il mare agitato per via della risacca può essere molto rischioso: possibile il verificarsi di situazioni pericolose quali mulinelli, vortici e buche in prossimità della spiaggia. Le comuni norme dettate dal buon senso e dalla conoscenza basilare nel praticare in tranquillità i litorali. Il pericolo infatti non si manifesta soltanto lontano dalla spiaggia.
Occorrerebbe munire tutte le spiagge libere di una “ciambella di salvataggio” collegate ad una cima ed ancorato ad un vericello che consenta il recupero di chi è in difficoltà tra le onde oltre che dei soccorritori. Sul sito della Guardia Costiera è noto il banner Mare Sicuro che contiene informazioni semplici per bagnanti  e diportisti: lo stesso decalogo potrebbe essere ricordato sia con l’ausilio di cartellonistica che con l’aiuto di qualche volontario in spiaggia, così come avviene per i Parchi».  Come si è evidenziato in più occasioni il tempestivo intervento del personale qualificato al salvamento e l’immediato supporto dei mezzi via mare non sono sufficienti se non sostenuti da una corretta e capillare informazione.  Il presidente Adiconsum, inoltre, ricorda che «L’utilizzo delle spiagge è determinato dal PROUD ovvero Piano di Utilizzo Demaniale. Nel Piano sono previste, e speriamo in maggiore estensione per il futuro, le spiagge da utilizzare come “libere” e “libere attrezzate” (ovvero noleggio sdraio lettini ombrelloni). Ovvero non si può installare nulla se la spiaggia non rientra nel Piano. Non hanno nulla a che fare licenze rilasciate da altri Uffici Comunali per attività commerciali. Nulla si deve insediare sulla spiaggia se non previsto dal Proud. Cosa diversa se io ottengo uno spazio con occupazione di suolo pubblico fuori dalla spiaggia, esempio: vengo autorizzato ad utilizzare uno spazio pubblico su un marciapiede dove noleggio sdraio e lettini. E’ cosa ben diversa dall’insediarsi su una spiaggia». Stefano Salvetti ha intrapreso la battaglia dal 2007 (ispiratore della Legge regionale che ha sancito il 40% di spiagge libere e libere attrezzate) sta cercando con fatica in estenuanti confronti con comune econcessionari di riuscire a dare concretezza a quel 40% dato che, a Genova ad esempio,  lungo il litorale di Corso Italia solo il 10% è libero. «Quindi è intollerabile qualsiasi aggressione che vada nel senso inverso. Ricordiamoci che l’Italia è un’anomalia per quanto riguarda l’utilizzo della costa. Costa che è un bene pubblico e deve essere ricondotto ad un utilizzo a beneficio dei cittadini. Aspettiamo con gloria che si rimetta mano al riordino delle concessioni, in tempi congrui, per alternare spiagge libere a quelle date in concessione».
Alessia De Pascalis, Addetto Stampa CLCU (coordinamento ligure consumatori utenti).

ASSOUTENTI: SULLA DIRITTURA DI ARRIVO LE 179 CONCILIAZIONE PER I DANNI DA ESPLOSIONI IN PORTO

Si è conclusa venerdi 1 agosto l’ultima seduta estiva del tavolo di conciliazione ospitato presso l’Autorità Portuale tra Assoutenti in rappresentanza delle famiglie e dei condomini danneggiati e la società Tecnis in rappresentanza del consorzio di imprese a cui era stata affidata l’attività di sbancamento in zona calata bettolo. In virtù del protocollo sottoscritto tra Autorità Portuale, Assoutenti, Tecnis e Assest e Comitati del centro storico nel novembre 2012 sono stati esaminate nel periodo febbraio 2013 giugno 2014 circa 500 richieste e ammesse alla conciliazione 176 pratiche dopo i sopralluoghi dell’Autorità Portuale presso ogni richedente. Al 31 luglio 2014  167 le conciliazioni sottoscritte 3 in attesa di valutazione

e 6 in attesa di esame che avverrà ai primi di settembre. 289.857 euro la somma degli importi conciliati di cui circa 200.000 già liquidati. 30.000 euro circa l’importo delle conciliazioni ancora aperte. L’importante risultato è frutto di una lavoro congiunto tra AP, Assoutenti, Associazioni dei residenti e Imprese che ha visto protagonisti l’Ing. Fabio Bellaera per Tecnis, la dott.ssa Rosanna Stifano, l’avv. Monica Russo e il presidente Maurizio ilari per Assoutenti Genova, l’arch. Stefano Galati e l’ing. Bruno Ballerini quali professionisti comunemente individuati per le perizie e i tecnici dell’Autorità Portuale Ing. Erica Torre e il direttore l’ing Andrea Pieracci. Una procedura importante e significativa – dichiarano il presidente dell’Autorità Lugi Merlo e il Presidente Nazionale di Assoutenti Furio Truzzi – esempio unico in italia di conciliazione paritetica tra associazioni dei consumatori e imprese per danni causati da attività industriali.
Fonte Assoutenti Liguria Onlus

MDC: IL CANONE RAI … QUANDO NON SI PAGA?

Canone Rai: vademecum sull’esenzione

 

Esenzione del pagamento del canone di abbonamento tv; scadenze dei termini della rateizzazione semetrale o penultima rata; rinuncia al possesso dell’apparecchio atto a ricevere il segnale televisivo; disdetta e sugellamento dell’aparecchio tv: un dedalo di percorsi che riguardano il canone RAI, imposto alla collettività in base ad una norma approvata dal regio decreto legge n° 246 del 1938 e che da 70 anni non smette di far porre delle domande. Ancora, il quesito, dopo più di mezzo secolo, per molti consumatori resta lo stesso: «esiste un modo legale per non pagare il canone Rai?».

L’avvocato Daniela Spani, vicepresidente di Movimento Difesa del Cittadino, ha dipanato l’intricata matassa facendo chiarezza sui seguenti punti:

«Sì, esiste. Il 31 luglio, ad esempio è una data importante in quanto è l’ultimo giorno utile per chiedere l’esenzione dal pagamento del Canone Rai. Dell’esenzione possono usufruire gli anziani che hanno già compiuto i 75 anni (art. 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n.244) inviando apposita dichiarazione sostitutiva con una fotocopia, non autenticata, del proprio documento d’identità, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a: Agenzia delle Entrate, ufficio Torino 1, S.A.T. Sportello abbonamenti Tv, Casella postale 22, 10121 – Torino, oppure consegnando gli stessi a mano all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Gli stessi richiedenti devono avere un  reddito al di sotto dei 517,00 euro al mese, ed occorre precisare che la soglia di reddito complessivo pari a 6.713,98 è riferito a quello raggiunto insieme al coniuge e che corrisponde all’importo mensile precedentemente indicato. Il requisito del reddito deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione.

Sono invece esclusi dal calcolo:

1) i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);

2) il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;

3) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;

4) altri redditi assoggettati a tassazione separata.

Oltretutto è richiesto che l’utente non viva insieme ad altre persone, che possiedono redditi propri, differenti dal proprio coniuge. Inoltre gli stessi richiedenti hanno diritto all’esenzione solo se l’apparecchio tv è presente nell’abitazione dove è indicata la residenza, diversamente si è comunque tenuti al pagamento del tributo all’erario».


Una concomitanza di requisiti che evidentemente restringe il campo: e se si rinunciasse al possesso dell’apparecchio tv?

«L’opportunità è prevista, nel senso che segue delle precise modalità in casi specifici: la spedizione di un vaglia di 5,16 euro e invio di una lettera con cui si richiede di bloccare la propria tv allo stesso indirizzo citato in precedenza. Nella comunicazione occorre inserire la data a partire dalla quale si chiede la disdetta dell’abbonamento, in quanto non più in possesso del proprio televisore (indicando marca e modello) (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246), a seguito di vendita o cessione al Sig., riportandone tutti i dati anagrafici; indicando l’eventuale rottamazione ed allegandone la ricevuta che ne riporta da data; dichiarando l’incendio o il furto dell’apparecchio riportandone sempre data e denuncia. In ogni caso occorre precisare che né lo scrivente, né il nucleo familiare residente al medesimo indirizzo, possiede alcun altro apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni».


La disdetta segue gli stessi criteri?

«In pratica sì, se si considera il cosiddetto “suggellamento” a cui fa riferimento l’art. 10 e 12 R.D.L. 21.2.1938 n. 246 che “consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare dell’abbonamento e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora”.  Questa operazione comporta comunque il versamento di 5,16 euro, sempre con un vaglia postale e sempre allo stesso indirizzo di Torino ed occorre seguire le seguenti procedure:

se non si è in possesso del libretto di abbonamento, indicare nel vaglia la causale: “per disdetta dell’abbonamento n. e conseguente richiesta di suggellamento”; poi spedire la ricevuta del pagamento con raccomandata a./r. assieme alla lettera di disdetta; se si ha il libretto di abbonamento, occorre compilare la cartolina D, quella B è riferita ai libretti più recenti, con l’intestazione “Denuncia di cessazione dell’abbonamento Tv”, barrando la casella 2 (che indica la richiesta di suggellamento) e riportando negli appositi spazi restanti il numero del vaglia ed allegando la ricevuta dello stesso. Inutile ricordare che di quanto inviato presso il S.A.T. Sportello abbonamenti Tv si deve sempre conservare copia».


Con il decesso dell’utente il pagamento del canone si estingue naturalmente?

«Occorre ricordare che nel caso di decesso di un abbonato, l’erede, può decidere di subentrare all’abbonamento come nuovo intestatario, qualora lo stesso non sia già abbonato, e prelevi il televisore, fornendo le generalità complete di codice fiscale del nuovo intestatario; oppure chiedere l’annullamento dell’abbonamento intestato alla persona defunta comunicando la data e il luogo della sua dipartita».


Le ipotesi future sono quelle di un canone flessibile basato sul reddito familiare invece di quello fisso attuale pari ad euro113,05.

«Si auspica che l’eventuale progetto futuro segua la logica dell’equità – ricorda l’avvocato Spani – l’importo variabile sarà legato a nuovi indicatori associati ai consumi e quindi più rispettoso del reale tenore di vita dei consumatori. L’eventuale svolta non sarà immediata, i soggetti coinvolti sono molti e tanti sono anche gli aspetti da considerare».

 

Alessia De Pascalis, addetto stampa CLCU.